Articolo 1
Denominazione, sede, scopo
1.1 L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un’associazione senza scopo di lucro.
1.2 L’ANCI ha sede in Roma. Il Consiglio Nazionale ha piena facoltà di istituire ovunque sedi
secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.
1.3 Può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi internazionali, aventi medesimi scopi.
1.4 L’ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli
enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.. Persegue i propri scopi
ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e
rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.
In particolare:
- è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza
istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei
rapporti con (art 114) il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di
rilievo nazionale;
- è titolare della rappresentanza
- istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale
nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e
locale;
- cura la rappresentanza dei Comuni e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e
organismi internazionali e dell’Unione Europea, al Comitato delle Regioni;
- promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;
- tutela e rappresenta gli interessi, dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e
amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e
sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e
istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l’UPI, con l’UNCEM, e con
le altre organizzazioni che si occupino di questioni d’interesse del sistema delle autonomie;
- designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla
Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali, alla Conferenza Unificata, di cui al d.lgs.
281/98 e ss.mm.ii.; nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, ex art. 11, l.
cost. 3/01 e ss.mm.ii; nell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali, di cui alla l. 127/97 e ss.mm.ii.; in ogni altro organismo, di qualsiasi
natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane o di altri enti
aderenti all’Associazione;
- cura la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città
metropolitane, i Comuni italiani e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle
Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti
ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e della cura degli archivi pubblici;
- svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei
confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche
su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
- promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà,
dell’autonomia, del federalismo.
1.5 Per elevare il livello di rappresentatività ed al fine di realizzare una piena valorizzazione di tutte
le peculiarità territoriali, l’ANCI promuove, sostiene e valorizza associazioni di Comuni o di enti di
derivazione comunale che fon dano il loro spirito associativo su temi specifici connessi a questioni
di interesse locale. Tali associazioni, comunque denominate, partecipano all’ANCI attraverso una
propria rappresentanza stabile, organizzata in una consulta e per mezzo di un proprio coordinatore
nazionale, indicato a rotazione dalle associazioni stesse, che resta in carica un anno. Il coordinatore
è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.
1.6 Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l’ANCI, direttamente o tramite
proprie strutture e/o enti, può, tra l’altro e a titolo meramente esemplificativo:
- promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino
interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri
soggetti, anche partecipati;
- partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il
personale degli Enti;
- aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
- promuovere e incoraggiare iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la
conoscenza delle istituzioni locali;
- studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla
vita delle autonomie locali;
- promuovere e coordinare, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di
cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate,
consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi
dell’Associazione;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al
perseguimento dei superiori scopi.
Articolo 2
Iscrizione, recesso, decadenza
2.1 Sono soci dell’ANCI tutti i Comuni italiani che paghino la quota associativa in conformità a
quanto stabilito dal successivo art. 29. Possono essere altresì soci le Associazioni e/o Unioni di
Comuni, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta e che paghino la quota
d’iscrizione.
2.2 Le Associazioni e Consorzi di Comuni costituiti su temi o tradizioni territoriali, per aderire
all’ANCI devono uniformare i propri ordinamenti o regolamenti ai principi e alle norme del
presente Statuto.
2.3 L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
2.4 Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all’Associazione entro il
31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall’obbligo di
versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato.
2.5 L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dall’art. 29, perde la
qualità di socio.
2.6 La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, alla prima seduta utile, con formale
decisione portata a conoscenza dell’ente interessato.
2.7 L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.
2.8 I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da
socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta
negli organi dell’ANCI.
2.9 Il Comune che aderisce all’ANCI si impegna ad agevolare la riscossione delle quote associative
anche attraverso forme di semplificazione amministrativa e procedurale. A tal fine l’ANCI può
realizzare accordi ed intese istituzionali.
Articolo 3
Pari opportunità
3.1 L’ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno
strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.
3.2 Esalta l’azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all’interno delle
amministrazioni locali anche con l’applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.
3.3 Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e
nelle strutture associative.
Articolo 4
Sistema rappresentativo unitario
4.1 L’ANCI promuove, ad ogni livello, iniziative ed azioni volte alla costituzione di un sistema
rappresentativo unitario delle Associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei poteri
locali.
Articolo 5
Requisiti per l'elezione negli organi
5.1 Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle
condizioni di morosità di cui all’art. 2, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
- Sindaco
- Consigliere comunale
- Assessore
- Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane,
- Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.
5.2 La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere b) e d), del successivo
art. 6 è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore
regionale, presidente o assessore di amministrazione provinciale. Se eletto successivamente,
decade.
5.3 Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell’ente d’appartenenza, priva l’eletto
del diritto di voto.
5.4 Il presente articolo non trova applicazione per l’elezione del Segretario Generale, cui non sono
richiesti i superiori requisiti.
Articolo 6
Organi
6.1 Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio Nazionale
d) il Comitato Direttivo
e) il Segretario Generale
f) il Collegio dei Revisori contabili
Articolo 7
Assemblea
7.1 L’Assemblea è l’organo d’indirizzo generale dell’ANCI.
7.2 La stessa è convocata, di regola con cadenza annuale, per affrontare i temi d’interesse generale
del sistema delle autonomie locali.
7.3 Ad essa partecipano i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
7.4 La convocazione è disposta dal Consiglio Nazionale, che ne determina l'ordine del giorno.
7.5 L'Assemblea, salvo che in sede congressuale, è convocata con almeno quindici giorni di
preavviso.
7.6 Ogni Socio partecipa all’Assemblea annuale con il proprio rappresentante legale, o suo
delegato, scelto tra i componenti i propri organi, purché in carica al momento dell’Assemblea.
7.7 Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è
sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui
delegato.
7.8 Il Segretario Generale, o suo delegato, è Segretario dell’Assemblea.
Articolo 8
Poteri dell’Assemblea
8.1 L’Assemblea dell’ANCI:
a) detta le linee d’indirizzo generali dell’ANCI;
b) elegge il Presidente dell’ANCI, e i membri del Consiglio Nazionale di propria competenza ai
sensi dell’art. 15.1;
c) delibera le modifiche dello Statuto;
d) delibera in materia di scioglimento dell’ANCI.
8.2 Nei casi sub a), l’Assemblea delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci
presenti.
8.3 Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 4/5 degli associati. Con la
medesima maggioranza, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di
tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività
patrimoniali residue.
8.4 Le delibere dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario o dal notaio, ove richiesto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta espressa
degli Associati, le loro dichiarazioni.
Articolo 9
Assemblea Congressuale
9.1 L'Assemblea per l’elezione degli organi di cui alla lett. b) dell’art. 8 è convocata, in sede
congressuale, ogni 5 anni.
9.2 L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti dalle Assemblee pre-congressuali
Regionali come di seguito previsto. Alla stessa si applicano le norme di cui agli artt. 10 e ss. del
presente Statuto.
Articolo 10
Convocazione dell'Assemblea Congressuale
10.1 La convocazione dell’Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l’elenco
degli argomenti da trattare, inviato alle Associazioni Regionali almeno sessanta giorni prima della
data fissata per la riunione.
10.2 In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Nazionale, il termine è ridotto alla metà.
10.3 L’avviso di convocazione indica, inoltre, il periodo durante il quale devono svolgersi le
Assemblee congressuali regionali per l'elezione dei delegati spettanti.
10.4 L’avviso, infine contiene il riparto del numero dei delegati tra le Associazioni Regionali,
effettuato secondo i criteri indicati dal presente Statuto.
Articolo 11
Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale
11.1 L’Assemblea congressuale è presieduta dal Presidente dell’ANCI. In caso di suo impedimento
o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato
Direttivo da lui delegato.
11.2 L’Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente dell’ANCI,
da 3 o più Vice-Presidenti e 2 o più Segretari.
11.3 L’Assemblea nomina altresì 5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la
verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati.
Articolo 12
Elezione dei Delegati all'Assemblea Congressuale
12.1 Il numero dei delegati all'Assemblea Congressuale è fissato sulla base di 1 delegato per ogni
10 iscritti, e in regola con i pagamenti, e frazioni superiori 5.
12.2 Ove l’Associazione regionale non raggiunga i 10 associati avrà comunque diritto ad 1
delegato, oltre ai Sindaci dei capoluogo di Provincia soci.
12.3 Ai delegati eletti si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati.
12.4 Per la Provincia autonoma di Bolzano-Autonome Provinz Bozen sono delegati i rappresentanti
indicati dal Consorzio dei della provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindenverband, il cui numero
è determinato in base al precedente articolo 12.1.
12.5 Per la Provincia di Trento sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei Trentini, il
cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1.
12.6 Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste- sono
delegati i rappresentati indicati dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des
Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A. , il cui numero è determinato in base al
precedente articolo 12.1.
12.7 I delegati, che devono essere amministratori in carica degli enti associati della regione,
vengono eletti con il sistema previsto per l’elezione del Consiglio Nazionale.
12.8 I delegati eletti dalle Assemblee Regionali possono assumere, su delega formale, la
rappresentanza di un solo altro delegato impedito a partecipare personalmente.
12.9 Il Consiglio Nazionale fissa norme regolamentari per lo svolgimento delle Assemblee
Regionali.
12.10 Alle Assemblee Regionali partecipa un rappresentante dell’ANCI Nazionale, designato dal
Comitato Direttivo, con compiti di verifica del regolare andamento delle stesse.
12.11 Per le Associazioni Regionali impedite o inadempienti, il Consiglio Nazionale provvede ad
adottare le iniziative necessarie per la convocazione ed il regolare svolgimento delle stesse.
12.12 Il Consiglio Nazionale procede all’accertamento della regolarità dello svolgimento delle
Assemblee e dei risultati elettorali di ciascuna Associazione e comunica a ciascuna di esse
tempestivamente le proprie decisioni. Tale funzione può essere delegata dal Consiglio alla
Commissione di garanzia.
12.13 Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncia in via
definitiva.
Articolo 13
Validità dell'Assemblea Congressuale
13.1 L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta dei Delegati eletti dalle Assemblee regionali.
13.2 In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l'Assemblea è
valida con la presenza di almeno un terzo dei delegati eletti.
13.3 L’Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
13.4 L’Assemblea Congressuale approva il Regolamento per lo svolgimento dei lavori.
Articolo 14
Elezione del Presidente dell'ANCI
14.1 Il Presidente dell'ANCI è eletto dalla Assemblea Congressuale, in sede congressuale, secondo
le modalità previste dal Regolamento.
Articolo 15
Il Consiglio Nazionale
15.1 Il Consiglio Nazionale è composto da:
- Presidente dell'ANCI;
- 78 membri eletti dai Congressi delle Associazioni regionali in proporzione al numero dei
rispettivi delegati alla Assemblea congressuale nazionale secondo quanto stabilito dal 1°
comma dell’art. 12;
- i Presidenti delle Associazioni regionali;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano- Autonome
Provinz Bozen-Sudtiroler Gemeindenverband, il Presidente del Consorzio dei Comuni
Trentini ed il Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des
Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A..
- i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e delle Province autonome, o loro delegati
- un numero di membri eletti dal Consiglio Nazionale, pari al numero di quelli sopra indicati.
15.2 Non meno del 50% dei Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Congressuale e dalle
assemblee regionali devono essere sindaci. Per la restante parte possono essere eletti tutti i soggetti
previsti dall'art. 5, garantendo comunque la presenza dei Consiglieri comunali.
15.3 Di norma, i Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà
territoriali.
15.4 I membri del Comitato Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza, qualora non ne facciano già parte
ad altro titolo, partecipano al consiglio nazionale, senza diritto di voto.
15.5 Gli ex Presidenti, gli ex Segretari e Direttori Generali dell’Associazione sono invitati
permanenti del consiglio nazionale.
15.6 Le vacanze che si verificano tra i membri nel Consiglio Nazionale per recesso, decadenza,
dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante cooptazione.
Articolo 16
Elezione del Consiglio Nazionale
16.1 L’Assemblea elegge il Consiglio Nazionale con il sistema proporzionale, ovvero su lista
concordata nell'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Congressuale, secondo le modalità previste
dal Regolamento Congressuale.
Articolo 17
Convocazione e attribuzioni del Consiglio Nazionale
17.1 Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente, che ne presiede le riunioni e ne
disciplina lo svolgimento. Il Presidente del Consiglio nazionale fa parte di diritto del Comitato
Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.
17.2 Allo stesso modo, il Consiglio Nazionale può eleggere non più di quattro Vice Presidenti, di
cui uno con funzioni vicarie, e due Segretari di Presidenza, che ne costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.
17.3 Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente, almeno una volta l’anno. Inoltre, deve
essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente
dell’ANCI, da almeno un terzo dei componenti, ovvero da almeno quattro Associazioni Regionali
su formale decisione dell'organo collegiale.
17.4 Con le stesse modalità possono altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all’ordine del
giorno di una convocazione già intervenuta.
17.5 L’avviso di convocazione, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso
almeno 7 giorni prima della convocazione della riunione. Lo stesso può essere inviato a mezzo
lettera, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo utile.
17.6 Il Consiglio Nazionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora
dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le decisioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.
17.7 Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente dell’ANCI, su proposta dello
stesso, nomina il Segretario Generale.
17.8 Il Consiglio Nazionale, in particolare:
a) delibera gli indirizzi e le linee programmatiche dell’Associazione;
b) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, nei termini previsti dal
regolamento di contabilità e amministrazione;
c) approva i Regolamenti dell’Associazione;
d) elegge il Comitato Direttivo;
e) istituisce Commissioni permanenti che sono articolazione del Consiglio nazionale per settori
organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per atti di competenza del Consiglio. Esse
hanno altresì funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio. Il Consigli nazionale ne
stabilisce il numero e le competenze e ne designa i presidenti. Di ogni Commissione fanno parte i
consiglieri nazionali che lo richiedano. Alle riunioni delle Commissioni possono essere, altresì,
invitati come esperti altri amministratori dei Comuni associati all’ANCI, che partecipano senza
diritto di voto. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.
f) esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo; ratifica, nella
prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apportate in via d’urgenza dal Comitato Direttivo;
g) delibera in materia di Associazioni Regionali; esamina la conformità degli statuti delle
Associazioni regionali rispetto al presente statuto; delibera il commissariamento delle Associazioni
Regionali, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, su proposta del
Comitato Direttivo, nei casi di palese inattività e/o violazione statutaria;
h) delibera in materia di quote associative;
i) convoca l'Assemblea;
j) nomina i Revisori Contabili;
k) delibera in materia di statuti e regolamenti delle associazioni tematiche di cui all’art.1.5.
Articolo 18
Il Comitato Direttivo
18.1 Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti non superiore ad 80. Ne fanno
parte:
- il Presidente dell'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- i Presidenti delle Associazioni Regionali e i Presidenti rispettivamente del Consorzio dei
Comuni della Provincia di Bolzano -Sudtiroler Gemeindenverband del Consorzio dei
Comuni trentini e del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des
Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.;
- i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
- i Sindaci delle Città metropolitane;
- i componenti della Conferenza Stato Città e autonomie locali;
- il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni;
- il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;
- il Coordinatore della Delegazione al Comitato delle Regioni;
- i membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti, rappresentativi di tutte le
realtà territoriali e politiche.
Articolo 19
Convocazione e attribuzioni del Comitato Direttivo
19.1 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell’ANCI e si riunisce di norma una volta
ogni 2 mesi. Deve altresì riunirsi a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o della
Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali.
19.2 Il Comitato Direttivo è convocato, mediante lettera, fax, e.mail o qualunque altro mezzo utile,
con un preavviso di almeno 48 ore.
19.3 Il Comitato Direttivo:
a) delibera in materia di partecipazione della Associazione a società, istituzioni, fondazioni,
consorzi ed enti di qualunque natura;
b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
c) nell’ambito degli indirizzi elaborati dal Consiglio Nazionale, delibera il programma annuale delle
attività;
d) nomina o indica i rappresentanti dell’ANCI nella Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, nella
Cassa Depositi e Prestiti, nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nel Comitato delle Regioni. Nessuno, a eccezione del
Presidente dell’ANCI, può essere nominato in più d’uno dei suddetti organismi;
e) in caso di urgenza, adotta delibere nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, salvo
ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
f) delibera nelle altre materie non riservate dal presente statuto ad altri organi dell’Associazione.
19.4 Il Comitato Direttivo è validamente riunito in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno
un’ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
19.5 Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e delle stesse viene redatto apposito
verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, in cui si dà atto dei voti espressi. Le
decisioni che riguardano questioni attinenti persone possono avvenire, su richiesta, a scrutinio segreto.
Articolo 20
Il Presidente dell’ANCI
20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
20.2 Il Presidente:
- presiede l’Assemblea, anche in forma congressuale, e il Comitato Direttivo;
- partecipa, direttamente o attraverso un proprio delegato, ai lavori della Conferenza dei
Presidenti delle Associazioni Regionali;
- salvo quanto all’art. 19.3, lett. d), nomina i rappresentanti dell’ANCI nelle istituzioni, in
Commissioni, in società, organismi ed enti di qualsiasi natura;
- controfirma i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e gli atti
previsti dal regolamento di contabilità;
- in caso di urgenza, può adottare, motivatamente, le delibere di competenza del Comitato
Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva dello stesso.
20.3 Per il migliore espletamento delle proprie funzioni, il Presidente costituisce un Ufficio di
Presidenza, che oltre allo stesso e al Presidente del Consiglio Nazionale è composto da 20
componenti. Ne fanno parte, inoltre di diritto, i Vice Presidenti e il Presidente del Consiglio
Nazionale. Partecipano il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni
Regionali, il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, il Coordinatore delle Città
Metropolitane e il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali. Gli altri membri sono
scelti discrezionalmente dal Presidente dell’Anci.
20.4 Il Presidente può delegare amministratori di Comuni soci dell’ANCI a seguire specifiche
tematiche e materie e, previo concerto ed in raccordo con lo stesso, a rappresentare nelle sedi
politiche ed istituzionali l’ANCI, formulando le relative linee d’indirizzo. A tal fine i delegati sono
supportati dalla struttura tecnica dell’Associazione, con la quale si raccordano per tutti i loro
compiti ed attività.
20.5 Oltre alle incompatibilità di cui all’art. 5, la carica di Presidente è incompatibile con quella di
parlamentare italiano; se eletto successivamente decade dalla carica.
20.6 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente delega le proprie funzioni al Vice Presidente
vicario, o in caso di impedimento di quest’ultimo, ad altro Vice Presidente.
20.7 In caso di cessazione per qualunque ragione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice
Presidente vicario, in tal caso il Consiglio Nazionale convoca tempestivamente l’Assemblea in sede
congressuale.
Articolo 21
Segretario Generale
21.1 Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza
legale dell’ANCI. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta
pubblicamente l’Associazione. Provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione.
21.2 In particolare:
a) sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte
dai suoi organi;
b) dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
c) è il capo del personale dell’Associazione;
d) coordina l'attività degli uffici, definisce l’organizzazione, nomina i responsabili apicali e
sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
e) formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per
quanto di competenza.
21.3 Per l’esercizio delle funzioni amministrative può nominare 2 Vice Segretari.
21.4 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale, al Comitato
Direttivo e all’Ufficio di Presidenza, e ne è il Segretario.
Articolo 22
Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali
22.1 E’ istituita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali al fine di:
- Coordinare i rapporti tra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali
- Assicurare l’uniformità d’indirizzi generali, peculiarmente nel rapporto con le rispettive
Regioni e gli enti di cui all’art.114 Cost. in quanto interessati
- Diffondere e condividere le buone pratiche di gestione e di servizio ai Comuni ed agli altri
Enti locali interessati
- Proporre iniziative ed attività di ambito nazionale d’intesa con l’Associazione Nazionale
22.2 La Conferenza Elegge nel suo seno un Coordinatore Nazionale, che dura in carica 3 anni e 4
Coordinatori d’area tematica, a rotazione annuale; ad essa è garantita la rappresentanza in tutte le
sedi e relazioni istituzionali ove sia prevista una delegazione dell’Associazione Nazionale.
22.3 La Conferenza esprime parere preventivo:
- Sugli statuti regionali
- Sul bilancio dell’Associazione Nazionale
- Sull’eventuale commissariamento delle associazioni regionali
22.4 Alla Conferenza partecipano, di diritto, il Presidente dell’Associazione Nazionale o suo
delegato ed il Segretario Generale, o suo delegato.
Articolo 23
Conferenza dei Consigli Comunali
23.1 E’ costituita la Conferenza dei Consigli comunali per assicurare una adeguata presenza delle
assemblee comunali nella vita dell'Associazione.
23.2 La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si
occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da
quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.
23.3 La conferenza elegge nel suo seno un Coordinatore, due Vice Coordinatori ed un Ufficio di
Presidenza. Il Coordinatore è membro dell’Ufficio di Presidenza e partecipa ai lavori del Comitato
Direttivo e del Consiglio Nazionale. I componenti dell’Ufficio di Presidenza partecipano, ai lavori
del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
23.4 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei
Consigli Comunali. Previa approvazione del Consiglio Nazionale.
Articolo 24
Consulta dei Piccoli Comuni
24.1 E’ costituita la Consulta Nazionale dei Comuni al fine di assicurare e promuovere, tenendo
conto delle specificità regionali, il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e
sostenere le realtà comunali di piccole dimensioni su tutto il territorio nazionale.
24.2 Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative
tese a tutelare e valorizzare le realtà comunali di piccole dimensioni.
24.3 Il Presidente dell’ANCI, su proposta e sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa.
Il Coordinatore rappresenta a qualsiasi livello la Consulta Nazionale, garantendo la conformità delle
azioni della Consulta ai principi ed ai dettati dell’ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il
ruolo della Consulta e le funzioni di tutti i Piccoli Comuni; rappresenta la Consulta negli Organi
nazionali dell’ANCI. E’ membro dell’Ufficio di Presidenza dell’ANCI e partecipa di diritto ai
lavori del Comitato Direttivo dell’Associazione ed al Consiglio Nazionale.
24.4 Il Comitato Direttivo è composto dai Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni e
dai membri dell’Ufficio di Presidenza.
24.5 I Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni sono invitati permanenti ai lavori del
Consiglio Nazionale.
24.6 La rappresentanza dei Piccoli Comuni è garantita in tutte le sedi e relazioni istituzionali ove sia
prevista una delegazione ANCI e comunque una rappresentanza dei Comuni.
24.7 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta dei
piccoli Comuni.
Articolo 25
Coordinamento delle Città Metropolitane
25.1 E’ costituito il Coordinamento delle Città Metropolitane.
25.2 Esso ha il compito di assicurare un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare
le realtà metropolitane e dare piena attuazione al dettato Costituzionale.
25.3 Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore. Egli è membro dell’Ufficio di
Presidenza e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale.
Articolo 26
Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni
26.1 Al fine di assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo
sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale, è costituito il Coordinamento Nazionale
delle Unioni di Comuni.
26.2 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni potrà essere articolato in Coordinamenti
regionali per un migliore scambio di conoscenze, sostegno, integrazione e diffusione delle
esperienze maturate a livello nazionale e locale.
26.3 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni è composto dai Presidenti – o loro
delegati – delle Unioni di Comuni regolarmente costituite.
26.4 L’attività del Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni è retta da apposito
regolamento, adottato dal Consiglio Nazionale.
26.5 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni elegge, tra i propri componenti, un
Coordinatore che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e del
Comitato Direttivo.
Articolo 27
Collegio dei Revisori Contabili
27.1 Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di cinque revisori effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente, e di due supplenti, iscritti all’albo ufficiale dei revisori contabili, la cui carica
è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.
27.2 Agli stessi non sono applicabili i requisiti di cui all’art. 6.
27.3 Il Collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Nazionale, che ne designa il Presidente, e dura in
carica per tutta la durata in carica del Consiglio Nazionale.
27.4 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni attribuite con il regolamento di cui all’art.31.
Articolo 28
Ineleggibilità e decadenza
28.1 I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non vi partecipano, senza
giustificato motivo, decadono dalla carica.
28.2 La perdita del requisito minimo richiesto per l’elezione negli organi sociali è motivo di
decadenza dalla carica.
28.3 La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata all'interessato,
contestualmente alla sostituzione.
Articolo 29
Contributi associativi
29.1 Il contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, lo stesso è
automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione dell’indice dei prezzi al consumo così
come determinato dall’ISTAT.
29.2 Il contributo associativo deve essere versato dagli Associati entro e non oltre il termine
essenziale del 30 giugno di ogni anno.
29.3 I contributi sono riscossi nelle forme di cui all’art. 270, d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. o mediante
accordi istituzionali.
29.4 I Comuni inferiori a 100 abitanti associati all’ANCI – salvo diversa, più favorevole decisione
del Consiglio Nazionale - sono esentati dal pagamento dei contributi associativi.
Articolo 30
Patrimonio e finanziamento
30.1 Il finanziamento dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi associativi, così destinati:
- il 45% all'Associazione Nazionale;
- il 55% alle singole Associazioni Regionali.Da tale quota destinata alle singole Associazioni
Regionali, il 10% è obbligatoriamente ripartito secondo criteri di perequazione in favore
delle Associazioni regionali di piccola dimensione territoriale. Tale ripartizione è approvata
dal Consiglio Nazionale su proposta della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni
regionali
b) da contributi volontari e straordinari;
c) da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e
dall’attività svolta dall’ANCI per la realizzazione dell’oggetto sociale.
d) da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni
Regionali.
30.2 In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna
forma.
30.3 Al fine di agevolarne la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile,
a provvedere al rimborso delle spese che eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del
mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle commissioni di cui fanno
parte. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a
collaborare all'attività dell'Associazione. Il regolamento di cui all’art. 31 fissa le modalità con le
quali l’Associazione Nazionale provvederà alla corresponsione di eventuali emolumenti e rimborsi
spese agli amministratori che partecipano alla vita associativa e che ricoprono incarichi statutari e
non nell’Associazione.
Articolo 31
Esercizio finanziario e contabilità
31.1 L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
31.2 Il sistema contabile, da cui deriva il bilancio consuntivo, che deve garantire l'individuazione
del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito
regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
31.3 L’ANCI, ai sensi dell’art. 270, d.lgs. 267/00, assicura adeguate forme di pubblicità
relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali, nelle forme stabilite con regolamento.
Articolo 32
Modificazioni statutarie
32.1 Le modifiche statutarie possono essere adottate dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei
2/3 dei propri componenti.
32.2 Ove proposte in occasione dell’Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono
approvate con i medesimi quorum previsti per l’elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale.
TITOLO II
Articolo 33
Associazioni Regionali
33.1 L’Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio
incentrata sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; le ANCI Regionali – nell’ambito
degli indirizzi generali condivisi con l’ANCI nazionale- godono di piena autonomia sulla linea
politica regionale.
33.2 Per la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen l'Associazione è
rappresentata dal Consorzio dei Comuni e della Provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindeverband
Per la Provincia Autonoma di Trento l'ANCI è rappresentata dal Consorzio dei Comuni della
Provincia di Trento.
33.3 Per la Regione autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste l'ANCI è
rappresentata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium des Collectivités
locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A.
33.4 L’ANCI riconosce lo Statuto dei Consorzi di cui sopra, previa delibera del Consiglio
Nazionale.
33.5 Le Associazioni Regionali rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali
dell’Associazione nell’ambito di ciascuna regione in relazione alle prerogative e agli interessi delle
singole comunità locali.
33.6 Esse costituiscono il livello fondamentale della vita dell'Associazione ai fini della più estesa
partecipazione degli Enti associati.
33.7 Al fine di elevare il grado partecipazione e rappresentatività, le Anci regionali decidono di
istituire coordinamenti territoriali o intercomunali quali articolazioni funzionali ed organizzative in
ciascuna regione.
33.8 Sono ad esse riconosciuti tutti i compiti non espressamente riservati all'Associazione
Nazionale, al cui esercizio peraltro sono tenute a contribuire anche in forma autonoma. In
particolare le Associazioni Regionali svolgono i compiti indicati all’art. 1 del presente statuto
relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Regioni.
33.9 Le Associazioni Regionali godono di autonomia statutaria nell’ambito dei principi generali
stabiliti dal presente Statuto. Il loro statuto e le relative modifiche sono deliberati dall’Assemblea
regionale e approvati dal Consiglio Nazionale, sentita la Conferenza dei presidenti delle
Associazioni Regionali.
33.10 Tutti i soggetti di cui all’art. 2 possono associarsi all’ANCI soltanto se intesa in tutte le sue
articolazioni – nazionale e regionale. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 36.1, la materia
statutaria relativa ai requisiti e alle modalità di associazione, recesso e decadenza e di versamento
delle quote, è di competenza esclusiva dell’ANCI nazionale.
Articolo 34
Autonomia statutaria
34.1 Lo Statuto regionale, nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale,
stabilisce le norme fondamentali di funzionamento dell'Associazione Regionale, le attribuzioni
degli organi e la loro composizione. Lo Statuto promuove la partecipazione degli associati
attraverso il Coordinamento provinciale e/o coordinamenti intercomunali in aree omogenee.
34.2 Sono organi dell'Associazione Regionale, oltre all'Assemblea, il Consiglio regionale, il
Comitato Direttivo e il Presidente.
Articolo 35
Assemblea Regionale
35.1 L’Assemblea è costituita da tutti Comuni singoli o associati e da altri Enti di derivazione
comunale soci della Regione.
35.2 In seno all’Assemblea, l’Ente associato è rappresentato dal suo rappresentante legale o da un
suo delegato o da un componente dell’Assemblea.
35.3 L’Assemblea elegge il Presidente e il Comitato Direttivo per una durata analoga a quella
prevista per gli organi dell’Associazione Nazionale.
35.4 Alle sedute dell’Assemblea Regionale sono invitati i componenti degli organi nazionali
dell’ANCI che siano amministratori degli enti della regione associati.
Articolo 36
Patrimonio
36.1 Ogni Associazione Regionale, in aggiunta alla quota di contributi di cui all'art. 28, può
deliberare ulteriori contributi, in relazione a progetti e iniziative riguardanti specifiche esigenze
regionali. Tale addizionale non potrà comunque superare il 50% dell'ammontare della quota annua
obbligatoria fissata dal Consiglio Nazionale. La Conferenza dei Presidenti delle Associazioni
Regionali sottopone al Consiglio Nazionale l'approvazione di eventuali ulteriori aumenti delle
addizionali regionali.
36.2 Un’apposita convenzione disciplina i rapporti finanziari tra l'Associazione Nazionale, e
rispettivamente, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Sudtiroler Gemeindenverband,
il Consorzio dei Comuni trentini e il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta - Consortium
des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste - C.E.L.V.A..
Articolo 37
Controlli e Sanzioni
37.1 Ai fini della trasparenza anche i bilanci delle Associazioni Regionali sono pubblicati secondo
le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali.
37.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, con apposito regolamento approvato dal
Consiglio Nazionale, su proposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali,
viene disciplinato il sistema dei controlli e delle sanzioni per i casi di inadempienza statutaria o
scorrettezza nelle gestioni finanziarie.
37.2 In ogni caso, la mancata trasmissione al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall’approvazione,
del bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti
organi, certificato dal Collegio dei Revisori, comporta la sospensione dei contributi a favore
dell'Associazione Regionale.
Articolo 38
Norme di funzionamento
38.1 Il Consiglio Nazionale, su relazione del Comitato Direttivo, sentita la Conferenza dei
Presidenti delle Associazioni Regionali, quando ricorrano gravi motivi o inadempienze può
procedere allo scioglimento degli organi eletti dell'Associazione regionale e alla nomina di un
Commissario straordinario, il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell'Assemblea
per gli adempimenti di competenza.
38.2 Il Commissario dispone di tutti i poteri degli organi dell'Associazione e può avvalersi della
collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell'espletamento del
proprio mandato.
38.3 Gli statuti delle Associazioni regionali devono conformarsi a tali previsioni.
Articolo 39
Federsanità ANCI
39.1 Federsanità ANCI è struttura e organismo di consulenza tecnica e di supporto all’ANCI per le
tematiche del Servizio Sanitario Nazionale e di collaborazione con la struttura dell’ANCI per quelle
relative all’integrazione sociosanitaria e, su proposta dell’Assemblea Congressuale di Federsanità
ANCI, il Consiglio nazionale dell’ANCI ne recepisce lo Statuto.
39.2 Il Presidente di Federsanità ANCI è componente dell’Ufficio di Presidenza, con diritto di voto.
39.3 I componenti dell’Ufficio di Presidenza di Federsanità ANCI partecipano ai lavori del
Comitato Direttivo dell’ANCI; 10 Direttori Generali di aziende sanitarie, indicati da FedersanitàANCI, e 10 rappresentanti di Comuni, partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale dell’ANCI. Le relative partecipazioni non conferiscono il diritto di voto.
39.4 I Presidenti delle Federsanità regionali partecipano agli Esecutivi delle ANCI regionali.
Articolo 40
Varie
40.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Articolo 41
Norma transitoria e finale Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione ed approvazione
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